Esigenze del Figlio e Tenore di Vita
Il giudice considera le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, per garantirne la continuità.
L'assegno per i figli secondo il principio di proporzionalità dell'art. 337-ter c.c.: criteri, spese straordinarie e strumenti di tutela.
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Ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
Il giudice considera le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, per garantirne la continuità.
Rilevano i tempi di permanenza presso ciascun genitore, definiti nei provvedimenti sull'affidamento dei figli: chi tiene di più i figli con sé sostiene già molte spese in via diretta.
Contano le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, che è contributo al mantenimento a tutti gli effetti.
Come si compone in concreto il contributo al mantenimento dei figli
Somma mensile versata al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, per coprire le spese ordinarie: vitto, abbigliamento, casa, spese correnti.
Nei casi di tempi di permanenza paritetici e redditi equivalenti, ciascun genitore può provvedere direttamente alle spese nei periodi in cui il figlio è con lui.
Le spese straordinarie si aggiungono all'assegno: cure mediche non coperte dal SSN, apparecchi ortodontici, tasse universitarie, gite scolastiche, libri di testo.
Molti tribunali, tra cui Roma, hanno adottato protocolli che elencano le spese straordinarie e distinguono quelle da concordare da quelle dovute anche senza previo accordo.
L'obbligo non cessa a 18 anni e la legge tutela chi non riceve quanto dovuto
Ai sensi dell'art. 337-septies c.c. l'assegno può proseguire in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, finché si impegnano nello studio o nella ricerca di lavoro.
Al mutare delle condizioni economiche dei genitori o delle esigenze dei figli, ciascun genitore può chiedere al giudice la revisione dell'importo.
In caso di mancato pagamento: precetto, pignoramento di beni e stipendio, ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di altri debitori dell'obbligato.
L'omesso versamento dell'assegno stabilito dal giudice integra il reato previsto dall'art. 570-bis del codice penale, oltre alla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Cosa prevede la legge e come orientarsi
Il mantenimento dei figli è un dovere che grava su entrambi i genitori, in forza dell'articolo 30 della Costituzione e degli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, in misura proporzionale al rispettivo reddito. La regola vale a prescindere dal fatto che i genitori siano coniugati, separati, divorziati o mai sposati: la responsabilità genitoriale, e con essa l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, non viene meno con la fine del rapporto di coppia.
L'articolo 337-ter, quarto comma, del codice civile indica i criteri che il giudice deve considerare per determinare l'assegno periodico: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Il genitore che si occupa quotidianamente dei figli contribuisce infatti al loro mantenimento anche in forma diretta, e di questo il giudice deve tenere conto.
L'assegno periodico non è l'unica modalità di adempimento: nei casi di affidamento condiviso con tempi di permanenza tendenzialmente paritetici e redditi equivalenti, i genitori possono provvedere in via diretta, ciascuno per i periodi in cui il figlio è con lui. Nella prassi, tuttavia, l'assegno periodico resta lo strumento privilegiato, perché garantisce stabilità e proporzionalità. Ad esso si aggiungono le spese straordinarie: quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e universitarie, le attività sportive e ricreative. Vengono generalmente ripartite al cinquanta per cento, o in proporzione ai redditi, secondo i protocolli adottati da molti tribunali italiani, tra cui quello di Roma.
L'obbligo non cessa con il compimento dei diciotto anni. Ai sensi dell'articolo 337-septies del codice civile, il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato di regola al genitore convivente. Il diritto permane finché il figlio, con l'ordinaria diligenza, non raggiunga l'autosufficienza economica: la giurisprudenza esclude tuttavia tutele a tempo indeterminato quando l'inerzia del figlio nella ricerca di un'occupazione risulti ingiustificata.
L'assegno può essere modificato al mutare delle condizioni economiche dei genitori o delle esigenze del figlio, sempre con ricorso al giudice: nessuna riduzione unilaterale è consentita. In caso di inadempimento sono attivabili il recupero forzoso, mediante precetto, pignoramento e ordine di pagamento diretto da parte di terzi, e la tutela penale dell'articolo 570-bis del codice penale. La misura dell'assegno si intreccia con le decisioni sull'affidamento dei figli e con l'assetto economico complessivo della coppia, incluso l'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge: se state valutando una separazione consensuale a Roma, un parere legale preventivo aiuta a definire condizioni eque, sostenibili e durature.
Le risposte alle domande più comuni sul mantenimento dei figli
Non esiste un'età fissa. L'obbligo prosegue oltre la maggiore età finché il figlio non raggiunge l'autosufficienza economica, ai sensi dell'articolo 337-septies del codice civile. La giurisprudenza richiede però che il figlio maggiorenne si impegni concretamente nello studio o nella ricerca di un lavoro: l'inerzia ingiustificata può far venire meno il diritto all'assegno.
Sono le spese imprevedibili o non ricorrenti che esulano dall'assegno mensile: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tasse universitarie, gite scolastiche, corsi sportivi, occhiali, apparecchi ortodontici. Di regola si ripartiscono al 50% tra i genitori o in proporzione ai rispettivi redditi, secondo quanto stabilito dal giudice e dai protocolli adottati da molti tribunali.
Sì, ma non automaticamente. La perdita involontaria del lavoro costituisce un mutamento rilevante delle condizioni economiche che legittima un ricorso al giudice per la revisione dell'assegno. Fino al provvedimento di modifica, tuttavia, l'importo originario resta dovuto per intero: sospendere o ridurre i versamenti di propria iniziativa espone ad azioni esecutive e a responsabilità penale.
Può incidere. La nascita di un figlio da una nuova unione aumenta i carichi familiari del genitore obbligato e può giustificare una richiesta di riduzione dell'assegno, ma non comporta alcuna revisione automatica: occorre rivolgersi al giudice, che valuterà l'effettivo peggioramento della capacità economica complessiva e le esigenze di tutti i figli, che hanno pari diritto al mantenimento.
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